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CITTA’ DI ASCOLI SATRIANO (Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO DELLA ISTITUZIONE DEL
CENTRO CULTURALE POLIVALENTE

Titolo I Disposizioni generali

ART. 1 FINALITA’

Il presente Regolamento, ai sensi dell’art.114 del T.U. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell’art.dello Statuto del Comune di Ascoli Satriano, disciplina l’organizzazione e l’attività dell’Istituzione, denominata “Centro Culturale Polivalente” (C.C.P. ) per l’organizzazione e realizzazione delle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche nell’ambito del territorio del Comune di Ascoli Satriano.

ART. 2 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE

Il Centro Culturale Polivalente è un insieme di più unità d’offerta e consiste in una struttura polifunzionale che, proprio per la sua caratteristica, è in grado di offrire servizi per la crescita culturale di tutta la Comunità.

Il C.C.P. ha funzione di coordinamento, di tutte le iniziative culturali, sportive, ricreative e turistiche rivolte alla cittadinanza.

Il C.C.P.. si coordina e agisce in armonia, secondo le direttive del Consiglio Comunale, con tutte le realtà sociali e associative esistenti sul territorio, senza esclusione alcuna.

ART.3 INDICAZIONE DEI SERVIZI DELC.C.P.

1 – Museo Archeologico

2 – Biblioteca e archivio

3 – Emeroteca

4 – Multimedialità

5 – Auditorium

6 – Beni archeologici, architettonici, ambientali, artistici e storici

7 – Iniziative, manifestazioni e attività culturali, sportive, ricreative e turistiche

ART. 4 INDIRIZZI

Le finalità e gli indirizzi dell'istituzione sono determinati dal Comune mediante l’approvazione del presente regolamento e gli atti fondamentali dell'istituzione.

Titolo II Gli organi

ART. 5 ORGANI DELL'ISTITUZIONE

Sono organi dell’Istituzione:

  • Il Consiglio di Amministrazione
  • Il Presidente
  • Il Direttore

Capo I Il Consiglio di Amministra­zione

ART. 6 COMPOSIZIONE

Il Consiglio dl Amministrazione è compo­sto da n. 5 membri, compreso il presidente.

ART. 7 NOMINA DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE.

Il Presidente e gli altri membri del Consi­glio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, fuori dai membri della Giunta Comunale, fra coloro che dimostrino una particolare motivazione nell’affrontare i problemi culturali,anche non consiglieri comunali ma che abbiano i requisiti per la nomina a Consi­gliere comunale.

Il Sindaco comunica la nomina del Consiglio di Amministrazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile dello stesso.

Non può ricoprirela carica di Compo­nente il Consiglio di Amministrazione chi sia in lite con l’Istituzione, nonché gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Enti, Istituzioni, imprese eser­centi attività concorrenti o comunque connesse ai servizi offerti dal C.C.P..

Non può altresì ricoprire la carica di Com­ponente del Consiglio di Amministrazione chi sia fornitore di beni o servizi in favore dell’Istituzione stessa.

ART. 8 DURATA E CESSAZIONE DELLA CARICA

I membri del Consiglio di Amministra­zione rimangono in carica per la durata del man­dato del Sindaco che ha proceduto alla loro nomina.

Chi ha ricoperto per due mandati conse­cutivi la carica di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione non è, allo scadere del secondo mandato, imme­diatamente rieleggibile.

I membri del Consiglio di Amministra­zione rimangono in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Istituzione, che deve aver luogo non oltre 10 giorni dalla data in cui sono emanati i provvedimenti di nomina.

La qualità di componente di Consiglio di Amministrazione si perde quando si verifichi una delle cause di ineleggibilità a Consigliere Comu­nale o di incompatibilità previste dall’art.12 del presente Regolamento.

La decadenza in tali casi è dichiarata dal Sindaco.

Le dimissioni di un componente del Con­siglio di Amministrazione devono essere pre­sentate per iscritto al Presidente del Consiglio dl Amministrazione, il quale le trasmette entro dieci giorni al Sindaco.

Le dimissioni del Presidente devono essere presentate per iscritto al Sindaco, il quale proce­derà con le stesse modalità e tempi previsti perle dimissioni dei Consiglieri.

I membri del Consiglio di Amministra­zione possono essere dichiarati decaduti dalla carica nel caso di assenza non giustifi­cata a tre riunioni dello stesso nell'arco dell'anno.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Ammini­strazione su proposta del Presidente.

Nel caso che il Consiglio di Amministra­zione ometta di provvedere entro trenta giorni, il Presi­dente è tenuto a segnalarlo nei successivi dieci giorni al Sindaco che provvede in merito.

ART.9 SURROGAZIONE

Il Sindaco provvede con pro­cedura d'urgenza alla surrogazione dei membri cessati dalla carica non appena si siano verificate o siano state conosciute o dichiarate le vacanze.

Il Presidente del Consiglio di Amministra­zione ha a tal fine l’obbligo di comunicare al Sindaco le vacanze entro dieci giorni da quando esse si sono verificate o sono venute a sua cono­scenza.

La surrogazione ha effetto appena sia stato emesso e pubblicato il provvedimento di surroga.

I nuovi membri rimangono in carica limi­tatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

In caso di inadempienze del Presidente del Consiglio dl Amministrazione, il Sindaco può provvedere alla sua surroga­zione.

ART. 10 SCIOGLIMENTO

Il Consiglio Comunale procede allo scio­glimento del Consiglio di Amministrazione quando questo persista nel compiere atti contrari alla legge, allo Statuto ed al presente Regola­mento o in evidente contrasto con le finalità e con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'ente locale o quando non approvi gli atti fondamentali di cui a11’art. 24 nei termini previsti dalla legge o dal presente regolamento.

Il Sindaco provvede alla no­mina del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimane in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i predecessori.

ART.11 VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, provvede anche alla nomina di un vice Presidente che surroga il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso che anche questi sia assente o impedito, le funzioni di Pre­sidente sono svolte dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

ART. 12 CONVOCAZIONI

IlConsiglio di Amministrazione è convo­cato dal Presidente, anche su richiesta di due membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di inerzia del Presidente protrattasi per giorni 15 dalla do­manda, provvede il Sindaco.

La convocazione ha luogo mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno della riunione, da recapitare agli interessati al­meno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, il Consiglio di Ammini­strazione può essere convocato anche con avviso recapitato almeno 24 ore prima della riunione.

In tal caso, nell'avviso di convocazione deve essere indicato, anche sinteticamente, il motivo dell'urgenza.

La convocazione di urgenza non è con­sentita per l’approvazione degli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di norma solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Può deliberare su oggetti non inclusi nel­l'ordine del giorno quando siano presenti alla se­duta tutti i membri e nessuno di essi chieda di rinviare l’argomento ad altra seduta.

L'avviso di convocazione deve essere in­viato nei termini prescritti anche al Sindaco o al suo delegato.

ART. 13 SEDUTE E VOTAZIONI

Le sedute del Consiglio di Amministra­zione si tengono di norma presso la sede del­l'Istituzione, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministra­zione non sono pubbliche, salvo diversa deci­sione dello stesso per discussione di determinati ar­gomenti.

Le sedute non possono in ogni caso essere pubbliche quando si discuta in ordine alle qualità e/o capacità di persone.

Le sedute del Consiglio di Amministra­zione sono valide quando interviene la maggio­ranza dei membri in carica, compreso il Presi­dente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con le modalità dallo stesso stabilite, a maggio­ranza assoluta dei votanti. Non si computano fra questi ultimi i membri che si sono astenuti.

Alle sedute del Consiglio di Amministra­zione possono parteci­pare, il Sindaco, l’Assessore delegato e il Presi­dente della competente Commissione Consiliare senza diritto di voto.

Alle stesse, a richiesta del Presidente, pos­sono partecipare persone estranee al Consiglio quando l’esame degli oggetti lo renda oppor­tuno.

I membri del Consiglio di Amministra­zione non possono prendere parte alle sedute nelle quali si di­scutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi od i loro congiunti ed affini entro il quarto grado.

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dalla Giunta del Comune nei casi in cui, per qualunque motivo, non è in grado di deliberare.

ART. 14 ESECUTIVITÀ DELLE DELI­BERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio di Ammini­strazione, salvo quelle relative agli atti fonda­mentali, sono immediatamente esecutive e sono inviate al Comune entro 10 giorni dall'ado­zione.

Tutte le deliberazioni devono essere pub­blicate all'Albo Comunale per un tempo pari a quello previsto dalla legge per le deliberazioni degli organi del Comune.

ART. 15 VERBALI

I processi verbali sono firmati del Presi­dente e dal Segretario.

Il rilascio di copia conforme, le informa­zioni e l’accesso agli atti sono disciplinati se­condo le modalità previste dallo Statuto e dal re­golamento del Comune.

ART. 16 TRATTAMENTO ECONO­MICO

Il trattamento economico del Presidente è deliberato contestualmente al bilancio di previsione del Comune e, comunque, non può superare l'indennità di carica fissata dalla Legge per gli Assessore del Comune di Ascoli Satriano, mentre per i componenti del Consig1io di Amministrazione sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello corrisposto ai Consiglieri Comunali.

ART.17 FUNZIONI DEL PRESI­DENTE

Il Presidente:

  • rappresenta l’Istituzione nei rapporti istituzionali con gli enti locali e le auto­rità statali ;
  • convoca e presiede il Consiglio di Am­ministrazione e ne dirige i lavori ;
  • sovrintende al buon funzionamento del­l'Istituzione e riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'anda­mento della gestione;
  • firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'operato del Di­rettore ;
  • promuove e coordina le iniziative di­rette all’attuazione dei principi di tra­sparenza dello statuto comunale e dal presente regolamento nei confronti del­l'utenza ;
  • adotta in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità i provvedi­menti di competenza del Consiglio di Amministrazione che debbono essere sottoposti allo stesso nella sua prima se­duta successiva all'assunzione al fine della ratifica, pena la decadenza del provvedimento ;
  • svolge ogni altra funzione stabilita dallo Statuto del Comune o dal presente re­golamento o dal Consiglio di Ammini­strazione.

Il Presidente può delegare singoli atti o funzioni ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione ; le relative deleghe devono es­sere conferite per iscritto. Di esse come della eventuale revoca deve essere data immediata no­tizia al Comune.

ART. 18 FUNZIONI DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

  • delibera i regolamenti interni deiservizi e del personale:
  • delibera il piano - programma annuale dell’Istituzione in esecuzione delle direttive ed indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta;
  • delibera il bilancio annuale di previsione ed il rendicontoannuale;
  • delibera le variazioni di bilancio;
  • delibera sulle richieste al Comune di anticipazione sulle entrate;
  • approva i contratti da stipularsi dal Direttore.

ART. 19 ATTI FONDAMENTALI

Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, soggetti all’approvazione del Consiglio Comunale sono le deliberazioni concernenti

  • il piano – programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Comune ed Istituzione;
  • i bilanci economici e finanziari di previsione pluriennale ed annuale;
  • il conto consuntivo;
  • il bilancio di esercizio.

ART. 20 FUNZIONI DEL DIRETTORE

Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell’Istituzione e la rappresentanza esterna nei limiti che quella comporta.

A tal fine:

  • sovrintende e cura l’attività tecnico - amministrativa e finanziaria dell’Istituzione;
  • formula proposte per l’adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazioneed esprime il proprio parere sui provvedimenti da adottare;
  • dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • su indicazione del Consiglio di Amministrazione redige lo schema del Piano Programma, del bilancio preventivo annuale e del rendiconto della gestione, nonchéla redazione di tutti gli atti da trasmettere al Comune;
  • adotta i provvedimenti idonei al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi e al loro sviluppo;
  • dirige il personale dell’Istituzione;
  • stipula i contratti secondo le norme del regolamento comunale;
  • provvede agli acquisti in economia e alle spese di modica entità indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell’Istituzione nei limiti della dotazione di un fondo di economato di 350,00 euro mensili e nei soli casi in cui tali acquisti e spese siano espressamente autorizzati dal Presidente dell’Istituzione, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza in cui il Direttore potrà provvedere autonomamente informando, appena possibile, il Presidente;
  • presenta al Consiglio di Amministrazione, con cadenza semestrale, il resoconto documentato degli acquisti e delle spese sostenute in economia, che è riconosciuto regolare ed approvato dal Consiglio di amministrazione;
  • firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
  • compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge e dal presente Regolamento al Consiglio di Amministrazione o al Presidente idonei a garantire il corretto e funzionale esercizio dei servizi;
  • svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, fatte salve le situazioni di incompatibilità, così come previste nell’art.13, 8° comma del presente Regolamento per i membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di incompatibilità le funzioni di segretario vengono affidate, dal Presidente, ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  • svolge ogni altra funzione attribuitagli, dalle leggi, dal presente regolamento e dal Consiglio di Amministrazione;

ART. 21 REQUISITI E NOMINA DEL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale trapersone di provata competenza ed in possesso di idonei titoli culturali e/o professionali, ovvero dal sindaco che conferirà l’incarico al Segretario comunale o a dipendenti del Comune della 7a o 8a qualifica funzionale con professionalità adeguata.

Nel caso di nomina ad esterno il rapporto di lavoro sarà preferibilmente di natura professionale e sarà retribuito nella misura indicata dal consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Il rapporto con il direttore cessa in ogni caso entro tre mesi dalle dimissioni del sindaco eo rinnovo del consiglio comunale.

TITOLO IIII Controlli

ART. 22 COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti degli atti dell’Istituzione. A tal fine il Direttore dell’Istituzione si coordina con il competente ufficio comunale per la trasmissione degli atti da sottoporre al predetto Collegio.

TITOLO IV Autonomia contabile e finanziaria

ART. 23 LE SCRITTURE CONTABILI

L'Istituzione deve tenere:

  • le scritture contabili per le rilevazioni economiche e patrimoniali con il metodo contabile della partita doppia a norma delle vigenti disposizioni previste dal codice civile per la parte compatibile e necessaria;
  • le scritture contabili per le rilevazioni finanziarie a norma delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. 267/2000 per la parte necessaria e compatibile.

ART.24 PATRIMONIO DELL'ISTITUZIONE

L'Istituzione non ha patrimonio proprio, essa ha l’uso dei beni mobili ed immobili messi a disposizione dal Comune.

La manutenzione dei beni mobili e immobili è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Per il raggiungimento dei fini dell’Istituzione, la stessa attraverso i suoi organi, provvede all'acquisto dei beni mobili che provvede ad inventariare nell'apposito Registro Inventario dei beni concessi dal Comune. Sono esentati dall'inventariazione tutti i beni di ordinario consumo.

ART. 25 ENTRATE DELL'ISTITUZIONE

Le entrate sono rappresentate:

  • dal contributo sociale del Comune;
  • da contribuzioni di Enti Pubblici;
  • dalle contribuzioni di privati;
  • dai corrispettivi per servizi individuali o collettivi;
  • da lasciti o donazioni.

ART. 26 SERVIZIO DI TESORERIA

L’Istituzione per la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese ha un servizio di tesoreria che deve essere affidato allo stesso Tesoriere del Comune.

TITOLO V Personale

ART. 27 DOTAZIONE ORGANICA

La consistenza numerica del personale è in funzione dei servizi affidatigli dal Consiglio Comunale che ne determinerà, di volta in volta, la dotazione.

TITOLO VI Disposizioni finali

ART. 28 RESPONSABILITÀ

I membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, i dipendenti tutti, nonché il personale a rapporto professionale o a convenzione dell’Istituzione, sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista dal D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ART. 29 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, ove possibile, le analoghe disposizioni dei regolamenti del Comune e si fa richiamo alle disposizioni dello Statuto e delle leggi.

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.


Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/02/2004, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 30/09/2004.


Centro Culturale Polivalente 2006
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